Il Tar Bari ha accolto i ricorsi promossi da strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, assistite dall’avvocato Alessandro Capuano, accertando l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in merito alle istanze di autorizzazione all’installazione di grandi macchine radiologiche (tac e risonanza magnetica), presso le strutture ricorrenti. In particolare il Tar ha ravvisato la manifesta illegittimità del silenzio serbato per aperto contrasto con i termini prescritti dalla normativa regionale di riferimento, non rilevando in merito l’obbligatorietà dell’eventuale valutazione comparativa di istanze presentate nel medesimo bimestre (arco temporale di riferimento indicato dalla normativa regionale).
Le indicate statuizioni risultano considerevolmente innovative, in quanto propongono una critica oppositiva a due recentissime pronunce della Sezione di Lecce del medesimo Tar che proprio per i medesimi profili comparativi aveva ritenuto non applicabile il termine di legge di conclusione del procedimento di valutazione.